Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Asserita lesione dei principi costituzionali del giusto processo fondato sulla parità delle parti - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Necessità di nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Deve essere disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, censurato, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui definisce i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di aree edificabili. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale altresì dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., citata, sentenza n. 348 del 2007.
- Per la restituzione degli atti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, v., citate, ordinanze nn. 340 e 317 del 2008.