Processo penale - Misure cautelari personali - Ipotesi di aggravamento della misura disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello - Obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello. Identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 267 del 2008, successiva all'odierno provvedimento di rimessione, che ha ribadito la ragionevolezza della scelta legislativa e l'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale: l'odierno giudice a quo non ha prospettato argomenti di censura nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già scrutinati.
-V., citata, ordinanza n. 267/2008.
-Sull'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale, v., citata, ordinanza n. 230/2005.