Sentenza 361/2008 (ECLI:IT:COST:2008:361)
Massima numero 32899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/11/2008; Decisione del
03/11/2008
Deposito del 07/11/2008; Pubblicazione in G. U. 12/11/2008
Massime associate alla pronuncia:
32900
Titolo
Sanità pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da sanatoria regionale - Preliminare delimitazione del thema decidendum - Irrilevanza della sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2008.
Sanità pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da sanatoria regionale - Preliminare delimitazione del thema decidendum - Irrilevanza della sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2008.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, sollevata per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, deve preliminarmente rilevarsi che, nonostante che l'art. 15, comma 1, nono alinea, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 abbia disposto l'abrogazione degli artt. 14 e 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 2004 (e quindi anche della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale), la norma sopravvenuta non ha ancora prodotto - né è certo se mai produrrà - l'abrogazione di quella posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in esame, con la conseguenza che la Corte è chiamata a valutare la conformità a Costituzione del censurato art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 18 del 2004, senza che rilevi in alcun modo la sopravvenuta entrata in vigore della legge della Regione Calabria n. 24 del 2008.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18, sollevata per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, deve preliminarmente rilevarsi che, nonostante che l'art. 15, comma 1, nono alinea, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 abbia disposto l'abrogazione degli artt. 14 e 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 2004 (e quindi anche della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale), la norma sopravvenuta non ha ancora prodotto - né è certo se mai produrrà - l'abrogazione di quella posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in esame, con la conseguenza che la Corte è chiamata a valutare la conformità a Costituzione del censurato art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 18 del 2004, senza che rilevi in alcun modo la sopravvenuta entrata in vigore della legge della Regione Calabria n. 24 del 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
11/08/2004
n. 18
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte