Sanità pubblica - Legge della Regione Calabria - Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio - Sospensione a tempo indeterminato del rilascio di nuovi accreditamenti con salvezza delle fattispecie beneficiate da sanatoria regionale - Ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento degli istituti non ancora accreditati rispetto a quelli beneficiati dalla sanatoria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18. In base alla disposizione regionale censurata - la quale stabilisce che «Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall'Agenzia per Servizi Sanitari Regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale n. 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all'autorizzazione, ove sprovviste, ed all'accreditamento» - vi sono in Calabria strutture sanitarie che, pur se sprovviste di autorizzazione, «si intendono» aver titolo non solo a quest'ultima, ma anche all'accreditamento, che richiede, in base all'art. 8-quater del d.lgs . n. 502 del 1992, «requisiti ulteriori»; al tempo stesso, vi sono, strutture sanitarie autorizzate, le quali, pur in possesso dei requisiti ulteriori per essere accreditate, si vedono escluse a causa del blocco previsto dalla norma censurata. Tale situazione è prodotta, per un verso, mediante la proroga sine die di una precedente norma di sanatoria e, per altro verso, collegando soltanto a quest'ultima il titolo ad ottenere anche l'accreditamento; ne consegue che una struttura potrebbe non avere i requisiti né per l'autorizzazione né per l'accreditamento e tuttavia aver ottenuto ope legis l'una e l'altro, a differenza di altre strutture che, pur avendo i requisiti previsti dalla legge, non possono ottenere né l'una né l'altro. L'effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria, in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità, e della sospensione a tempo indeterminato di nuovi accreditamenti (non invece la semplice subordinazione dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno, condizione necessaria per evitare sprechi) ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio e pertanto incompatibile con il rispetto del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3, primo comma, Cost., con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 93/1996.