Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990 - Estensione ad essi, con norma di interpretazione autentica, del meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - Ritenuta applicabilità ai giudizi pendenti della detta norma - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo del contrasto della censurata norma di interpretazione autentica con il fine dichiaratamente perseguito di estinguere il contenzioso giudiziario in materia - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243, (che, in via di interpretazione autentica, estende al trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza per contrasto con il fine dichiaratamente perseguito dalla norma censurata di estinguere il contenzioso giudiziario in materia. Posto che sono legittime le norme di interpretazione autentica che attribuiscono alla disposizione interpretata uno dei significati ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa, le censure formulate fanno riferimento ad uno soltanto degli scopi della norma (il mancato raggiungimento del quale è peraltro affermato dal rimettente sulla base di mere presunzioni prive di effettivi riscontri), non tenendo conto della circostanza che la medesima enuncia, tra questi, anche quello, non irragionevole, di realizzare «il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi», in relazione alla cui idoneità o meno a realizzare tale ulteriore obiettivo nulla è detto nelle ordinanze di rimessione.
- Sulle norme di interpretazione autentica v. la cit. sentenza n. 74 del 2008 e la cit. ordinanza n. 41 del 2008.