Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990 - Estensione ad essi, con norma di interpretazione autentica, del meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - Ritenuta applicabilità ai giudizi pendenti della detta norma - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'irrazionale disparità di trattamento tra situazioni normativamente assimilabili - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (che, in via di interpretazione autentica, estende al trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza poiché la norma censurata farebbe dipendere l'assetto definitivo degli interessi delle parti in conflitto dalla durata della lite e sarebbe fonte di disparità di trattamento tra quanti hanno già ottenuto una sentenza definitiva e quanti hanno ancora una lite pendente. Gli inconvenienti lamentati derivano, invero, da circostanze di fatto casuali, di per sé inidonee a giustificare il giudizio di illegittimità di una norma.