Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990 - Estensione ad essi, con norma di interpretazione autentica, del meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - Ritenuta applicabilità ai giudizi pendenti della detta norma - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata compromissione del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (che, in via di interpretazione autentica, estende al trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza per ingiustificata compromissione del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione. Il legislatore può, infatti, porre norme che precisino il significato di altre norme, non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma pure in presenza di indirizzi omogenei (anche di legittimità), se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario.
- Sul rapporto tra legislatore e funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. le citt. sentenze n. 374 del 2002 e n. 525 del 2000.