Ordinanza 363/2008 (ECLI:IT:COST:2008:363)
Massima numero 32905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/11/2008;  Decisione del  03/11/2008
Deposito del 07/11/2008; Pubblicazione in G. U. 12/11/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Ricorso avverso cartella esattoriale ed iscrizione ipotecaria su immobili a garanzia di crediti tributari - Originario difetto di giurisdizione del giudice tributario - Sopravvenienza di norma attributiva della giurisdizione a detto giudice - Ritenuta inapplicabilità ratione temporis della nuova disciplina nel giudizio a quo - Asserita impossibilità di una traslatio iudicii - Immotivata difformità dell'interpretazione della normativa in tema di perpetuatio iurisdictionis e di traslatio iudicii rispetto al diritto vivente e alla Costituzione - Illogica prospettazione delle questioni - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione - nel prevedere che «Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo» (comma 1) e che «È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile» (comma 2) - «non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda». Infatti, il giudice rimettente fonda la rilevanza delle sollevate questioni muovendo da interpretazioni della normativa in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii che sono non solo immotivatamente difformi da quelle accolte dal diritto vivente, ma anche non conformi a Costituzione. Infatti, il giudice rimettente ha omesso di attribuire alle disposizioni in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii interpretazioni diverse da quelle da lui prospettate e tali da escludere l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata: tanto più che, nel caso di specie, tali interpretazioni conformi alla Costituzione non solo sono possibili, ma sono state recepite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla stessa Corte; inoltre, le questioni sono prospettate in modo illogico, in quanto le censure presuppongono necessariamente la carenza di giurisdizione del giudice tributario anche in ordine alla controversia sulla cartella di pagamento: carenza di giurisdizione che, però, è negata dallo stesso giudice.

In senso analogo, v. la citata sentenza n. 77/2007 e le ordinanze n. 85/2007, n. 32/2007, n. 299/2006, e n. 315/2002.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte