Sentenza 84/2023 (ECLI:IT:COST:2023:84)
Massima numero 45468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
08/03/2023; Decisione del
08/03/2023
Deposito del 04/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario e relativa copertura finanziaria - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario e relativa copertura finanziaria - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare il personale titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in attività socialmente utili, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost., e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare il personale titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in attività socialmente utili, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
27/12/2021
n. 35
art. 3
co. 3
legge della Regione siciliana
27/12/2021
n. 35
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte