Ordinanza 365/2008 (ECLI:IT:COST:2008:365)
Massima numero 32907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
03/11/2008; Decisione del
03/11/2008
Deposito del 07/11/2008; Pubblicazione in G. U. 12/11/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della disciplina - Potestà di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore fallimentare - prevista attribuzione al comitato dei creditori anziché al giudice delegato - In via subordinata, mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di impedire il perfezionamento di atti ritenuti illegittimi o contrari agli interessi della generalità dei creditori ovvero del fallito - Denunciato eccesso di delega e violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento - Questione sollevata dal Tribunale anziché dal giudice delegato - Difetto di rilevanza nella fase collegiale - Manifesta inammissibilità della questione.
Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della disciplina - Potestà di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore fallimentare - prevista attribuzione al comitato dei creditori anziché al giudice delegato - In via subordinata, mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di impedire il perfezionamento di atti ritenuti illegittimi o contrari agli interessi della generalità dei creditori ovvero del fallito - Denunciato eccesso di delega e violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento - Questione sollevata dal Tribunale anziché dal giudice delegato - Difetto di rilevanza nella fase collegiale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione.
- Sulla legittimazione del giudice delegato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale v. la citata sentenza n. 71 del 1994 e le citate ordinanze n. 168 e n. 75 del 2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 35
co.
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 41
co. 1
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 41
co. 4
decreto legislativo
09/01/2006
n. 5
art. 31
co.
decreto legislativo
09/01/2006
n. 5
art. 39
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/05/2005
n. 80
art.