Elezioni - Elezioni politiche - Legge elettorale - Possibilità di esprimere il voto di preferenza - Mancata previsione - Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da due elettori, ciascuno quale componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti del Parlamento della Repubblica nelle persone dei Presidenti 'pro tempore' del Senato e della Camera dei deputati - Denunciata violazione degli artt. 1, 10 e 67 Cost., nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Insussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dei conflitti, peraltro proposti al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative - Inammissibilità.
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato proposti da due elettori, ciascuno quale componente dell'organo costituzionale "corpo elettorale" nei confronti del Parlamento della Repubblica, «in persona del Presidente pro tempore del Senato della Repubblica e del Presidente pro tempore della Camera dei Deputati», in relazione agli articoli 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nella «parte in cui inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati». Difettano, invero, sia il requisito soggettivo dei proposti conflitti, in quanto in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953, sia quello oggettivo, in quanto entrambi i ricorsi risultano volti non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di ricorso diretto alla Corte costituzionale.
- Sulla non configurabilità dell'elettore quale potere dello Stato, v., citate, ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; nonché le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971.
- Sulla inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, ove volto, nella sostanza, a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, v., citate, ordinanze n. 284 e n. 189 del 2008.