Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilità della denominazione "Tocai Friulano" nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) e censurata mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conseguente esame di essa per prima.
Le censure del Governo dirette a contestare il potere della Regione Friuli-Venezia di emanare la disciplina della denominazione del vino "Tocai friulano", in base alle regole sul riparto interno delle competenze, devono essere esaminate per prime, dal momento che hanno carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle con cui, nel medesimo ricorso, viene denunciata la violazione di decisioni e regolamenti comunitari adottati in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio). Le norme comunitarie integrano il parametro per la valutazione di conformità della norma regionale agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. (il secondo inteso quale principio fondamentale), che ineriscono non già alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e quindi riguardano anche le Regioni a statuto speciale.
- V., citate, sentenze n. 102 e n. 62 del 2008.