Sentenza 368/2008 (ECLI:IT:COST:2008:368)
Massima numero 32911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32910  32912


Titolo
Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione "Tocai Friulano" nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lettera r ), nonché (implicitamente, ma univocamente) alle lettere e ) ed l ) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione - Eccezioni di inammissibilità della questione proposte sotto più profili dalla difesa regionale - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato avverso la disciplina della denominazione del vino "Tocai friulano", contenuta nell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale sotto il duplice profilo della asserita inapplicabilità dell'art. 117, secondo comma, Cost., evocato dal ricorrente, e della mancata indicazione del parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione. Il ricorso è, infatti, diretto a negare che la competenza statutaria regionale in materia di «agricoltura» costituisca idonea base giuridica della norma impugnata, sicché il riferimento anche all'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., nonché - implicitamente, ma univocamente - alle lettere e) («tutela della concorrenza») ed l) («ordinamento civile») del medesimo comma, risulta effettuato al chiaro scopo di dimostrare che la norma impugnata non concerne la materia «agricoltura». L'ampiezza delle relative argomentazioni rende, altresì, palese l'insussistenza dell'asserito difetto di adeguata motivazione a sostegno dell'impugnazione. Parimenti corretto è il richiamo, nella parte finale del ricorso, all'art. 117, quinto comma, Cost., evocato allo scopo di contestare il potere della Regione di attuare l'Accordo TRIPs, in riferimento ad una materia nella quale essa non ha competenza legislativa.

- Nel senso che l'art. 117, quinto comma, Cost., riguarda anche le Regioni a statuto speciale, v., citata, sentenza n. 239 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  02/10/2007  n. 24  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte