Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione "Tocai Friulano" nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri.
L'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili di censura, nonché la questione sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, per inosservanza di norme comunitarie. La disposizione impugnata - che, in dichiarata attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPs, consente ai produttori vitivinicoli della Regione di continuare ad utilizzare, anche dopo il 31 marzo 2007, la denominazione "Tocai Friulano" per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, da commercializzare all'interno del territorio italiano - eccede la competenza regionale in materia di agricoltura, poiché incide sui molteplici interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza) tutelati dalla disciplina dei segni distintivi, interferendo in una molteplicità di materie. Siffatta interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina in esame a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla Regione resistente.
- Nel senso che la materia in cui si colloca la disposizione impugnata va identificata avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina da essa stabilita, alla luce della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, v., citata, sentenza n. 165 del 2007.
- Sul criterio della prevalenza, tra le molte, v., citate, sentenze n. 165 del 2007, n. 422 e n. 81 del 2006.
- Sulla regolamentazione dei segni distintivi e sulla sua riconducibilità anche alla «tutela della concorrenza», v., citate, sentenze n. 44 del 1967, n. 175 del 2005 e n. 213 del 2006.
- Sulla tutela unitaria della denominazione di origine dei vini, non interamente ricompresa nella materia dell'agricoltura di competenza regionale, v., citate, sentenze n. 333 del 1995 e n. 171 del 1971.