Sentenza 370/2008 (ECLI:IT:COST:2008:370)
Massima numero 32914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, nella parte in cui dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse per difetto di rilevanza. Posto che le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio cautelare rinviato dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento della parte della decisione relativa alla sussistenza del requisito del periculum in mora, il rimettente ha motivato, in modo ampio e articolato, in ordine al periculum, ritenendolo sussistente.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e dell'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, nella parte in cui dispone che «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse per difetto di rilevanza. Posto che le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio cautelare rinviato dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento della parte della decisione relativa alla sussistenza del requisito del periculum in mora, il rimettente ha motivato, in modo ampio e articolato, in ordine al periculum, ritenendolo sussistente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
05/05/2006
n. 5
art. 3
co. 1
legge della Regione Molise
27/09/2006
n. 28
art. 12
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte