Sentenza 84/2023 (ECLI:IT:COST:2023:84)
Massima numero 45469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
08/03/2023; Decisione del
08/03/2023
Deposito del 04/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Novella della disciplina, già oggetto di impugnativa, in materia di condizioni per la riammissione di lavoratori in apposito elenco regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).
Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Siciliana - Novella della disciplina, già oggetto di impugnativa, in materia di condizioni per la riammissione di lavoratori in apposito elenco regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131010).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo, nel modificare il comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, prevedendo che i soggetti fuoriusciti, ancorché senza formale atto di dimissioni, dall'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda esservi riammessi, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto reg. Siciliana, l'art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo, nel modificare il comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, prevedendo che i soggetti fuoriusciti, ancorché senza formale atto di dimissioni, dall'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda esservi riammessi, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento all'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
25/05/2022
n. 13
art. 13
co. 22
legge della Regione siciliana
15/04/2021
n. 9
art. 36
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
co. 1
Altri parametri e norme interposte