Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel Comune di Termoli, litorale sud - Individuazione e delimitazione con legge regionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5, e l'art. 12, comma 6, della legge della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28. Premesso che la titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, sicché la legge regionale non può derogare ai criteri fissati dal codice civile (art. 822, il quale include tra i beni che fanno parte del demanio statale il lido del mare e la spiaggia) e dal codice della navigazione (art. 28, il quale attribuisce questa tipologia di beni al demanio marittimo) stabilendo linee di demarcazione che vengano a sottrarre il lido del mare o la spiaggia di una determinata area dai beni appartenenti al demanio marittimo, il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2006, nella parte in cui dispone che «Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nel comune di Termoli, litorale sud, sono individuate dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'undici dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara», e la successiva norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 28 del 2006, che espressamente prevede «Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5, si interpretano nel senso di determinare quali sono nella Regione Molise le zone di cui agli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione», violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.
- Sul rapporto tra esercizio di funzioni amministrative della Regione su determinati beni e diritti dominicali spettanti allo Stato in quanto proprietario dei medesimi beni, v. citate, sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995.
- In particolare, sulle funzioni relative ai beni del demanio marittimo, v., citate, sentenze n. 427 del 2004, n. 89 del 2006, n. 344 e n. 255 del 2007.