Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Censure formulate in relazione alle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (e delle relative disposizioni di attuazione) o, in alternativa, agli artt. 117 e 118 della Costituzione - Riconducibilità esclusivamente all'art. 117 della Costituzione.
Posto che l'unica competenza legislativa delle Province autonome in materia sanitaria si configura come una competenza di tipo concorrente e che nessuna norma di attuazione (pur notoriamente dotata di un potere interpretativo ed integrativo del dettato statutario) potrebbe trasformare una competenza di tipo concorrente in una competenza di tipo esclusivo, i relativi poteri in materia sanitaria si radicano direttamente nel terzo comma dell'art. 117 Cost. attraverso il riferimento alla tutela della salute, sicché è a tale disposizione alla quale occorre fare riferimento al fine dell'esame delle censure denunciate.
- Sulla competenza legislativa delle Province autonome sulla materia della tutela della salute, v. le citt. sentenze n. 50 del 2007, n. 51 del 2006, n. 249 del 2005 n. 341 del 2001, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006.