Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Prospettata riconducibilità, alternativamente, alla materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali, all'ambito dell'organizzazione sanitaria locale o alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza - Esclusione - Prevalente incidenza sulla materia della tutela della salute, di competenza ripartita tra Stato e Regioni.
Le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria non sono collocabili nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali o provinciali ovvero nell'ambito dell'organizzazione sanitaria locale né possono essere ricondotte ai livelli essenziali di assistenza. Il quadro costituzionale delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione recepisce una nozione della materia "tutela della salute" assai più ampia rispetto alla precedente materia "assistenza sanitaria e ospedaliera", con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria, sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti "non statali e non nazionali"), vanno comunque ascritte, con prevalenza, a quella della "tutela della salute". Va, infatti, al riguardo considerata la stretta inerenza che tali norme presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale.
- Sulla delimitazione della materia dei livelli essenziali di assistenza v. le citt. sentenze n. 383, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005, n. 237 del 2007
- Sulla portata della materia concorrente della "tutela della salute" v. le citt. sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007.