Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32917  32918  32920  32921  32922  32923  32924  32925  32926  32927  32928  32929  32930  32931  32932  32933  32934  32935  32936


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento amministrativo - Questioni non attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.). Le Regioni sono, infatti, legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, essendosi ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

- Sull'impossibilità per le Regioni, in sede dei ricorso in via principale, di censurare leggi statali per questioni diverse da quelle attinenti al riparto delle relative competenza, v. le citt. sentenze n. 216 del 2008 e 401 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/2007  n. 120  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte