Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Ricorso della Regione Lombardia - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento amministrativo - Questioni non attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.). Le Regioni sono, infatti, legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, essendosi ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
- Sull'impossibilità per le Regioni, in sede dei ricorso in via principale, di censurare leggi statali per questioni diverse da quelle attinenti al riparto delle relative competenza, v. le citt. sentenze n. 216 del 2008 e 401 del 2007.