Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32917  32918  32919  32920  32921  32923  32924  32925  32926  32927  32928  32929  32930  32931  32932  32933  32934  32935  32936


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di garantirne il corretto esercizio da parte delle strutture sanitarie, secondo criteri generali - Dedotta lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento - Esclusione.

Testo

Il legislatore statale, nel prevedere che Regioni e Province autonome devono garantire che le strutture sanitarie pubbliche gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio (attenendosi, in particolare, ad una serie di specifiche prescrizioni), ha inteso fissare soltanto alcuni criteri di carattere generale attinenti al corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, nell'ambito della disciplina di questo peculiare aspetto del loro rapporto di lavoro.



Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/2007  n. 120  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte