Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di garantirne il corretto esercizio da parte delle strutture sanitarie, secondo criteri generali - Dedotta lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento - Esclusione.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e delle Province autonome di garantirne il corretto esercizio da parte delle strutture sanitarie, secondo criteri generali - Dedotta lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento - Esclusione.
Testo
Il legislatore statale, nel prevedere che Regioni e Province autonome devono garantire che le strutture sanitarie pubbliche gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio (attenendosi, in particolare, ad una serie di specifiche prescrizioni), ha inteso fissare soltanto alcuni criteri di carattere generale attinenti al corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari, nell'ambito della disciplina di questo peculiare aspetto del loro rapporto di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/2007
n. 120
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte