Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari tramite l'acquisto, la locazione, e la stipula di convenzioni - Previsto parere "vincolante" del Collegio di direzione o di una commissione paritetica a livello aziendale - Carattere dettagliato ed autoapplicativo di tale prescrizione - Eccessiva compressione della potestà di Regioni e Province autonome in ordine alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intramuraria - Illegittimità costituzionale parziale.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari tramite l'acquisto, la locazione, e la stipula di convenzioni - Previsto parere "vincolante" del Collegio di direzione o di una commissione paritetica a livello aziendale - Carattere dettagliato ed autoapplicativo di tale prescrizione - Eccessiva compressione della potestà di Regioni e Province autonome in ordine alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intramuraria - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alla parola «vincolante». Tale disposizione, infatti, nel prevedere un parere «vincolante» del Collegio di direzione (o, in mancanza, della commissione paritetica dei sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria) ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di quegli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, da adibire anche allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, regola in modo dettagliato ed autoapplicativo l'attività di reperimento dei locali in questione, così operando una eccessiva compressione della facoltà di scelta spettante alle Regioni e alle Province autonome con la conseguente lesione della loro potestà di disciplinare aspetti relativi alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intra moenia da parte dei sanitari che abbiano optato per il tempo pieno.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alla parola «vincolante». Tale disposizione, infatti, nel prevedere un parere «vincolante» del Collegio di direzione (o, in mancanza, della commissione paritetica dei sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria) ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di quegli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, da adibire anche allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, regola in modo dettagliato ed autoapplicativo l'attività di reperimento dei locali in questione, così operando una eccessiva compressione della facoltà di scelta spettante alle Regioni e alle Province autonome con la conseguente lesione della loro potestà di disciplinare aspetti relativi alle modalità di organizzazione dell'esercizio della libera professione intra moenia da parte dei sanitari che abbiano optato per il tempo pieno.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/2007
n. 120
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte