Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di predisporre un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relative modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di predisporre un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relative modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, facendo carico a ciascuna struttura sanitaria pubblica di predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, detta una norma di principio ed è, pertanto, immune dalle censure lamentate.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, facendo carico a ciascuna struttura sanitaria pubblica di predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, detta una norma di principio ed è, pertanto, immune dalle censure lamentate.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/2007
n. 120
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte