Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32917  32918  32919  32920  32921  32922  32923  32924  32926  32927  32928  32929  32930  32931  32932  32933  32934  32935  32936


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di predisporre un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, e relative modalità di pubblicazione e informazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, facendo carico a ciascuna struttura sanitaria pubblica di predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, detta una norma di principio ed è, pertanto, immune dalle censure lamentate.

Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/2007  n. 120  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte