Edilizia e urbanistica - In genere - Limiti e rapporti relativi agli standard urbanistici - Possibilità, prevista da legge della Regione Lombardia, che i comuni, adeguando i piani regolatori generali ai piani di governo del territorio, possano derogare al d.m. n. 1444 del 1968 - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia del governo del territorio e della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché, per la sola disposizione statale oggetto di censura, del principio di uguaglianza - Manifesta erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).
Sono dichiarate inammissibili - per manifesta erroneità del presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quarta, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m) e s), e terzo, Cost. e, solo la prima anche all'art. 3 Cost., dell'art. 2-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. 0a), del d.l. n. 69 del 2013, come conv., nonché dell'art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. xxx), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2008 e modificato dall'art. 4, comma 1, lett. k), della legge reg. Lombardia n. 18 de 2019. Le disposizioni censurate prevedono, rispettivamente, che - nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici - le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444 del 1968 e dettare disposizioni sugli spazi da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi e che, per i comuni lombardi - nel procedimento di adeguamento dei piani regolatori generali (PRG) alla nuova conformazione dei piani di governo del territorio (PGT) - non si applicano, salvo quelle relative al rispetto della distanza minima, le disposizioni del citato d.m. Non sussiste il pur presupposto nesso di reciproca implicazione tra le due disposizioni censurate, in quanto la disposizione regionale è stata introdotta in un momento in cui la disposizione statale non era ancora parte dell'ordinamento giuridico. Resta, peraltro, del tutto indimostrata la necessità che il giudice debba applicare il censurato art. 2-bis, comma 1, t.u. edilizia. Parimenti erroneo si dimostra, poi, l'ulteriore assunto del rimettente, secondo cui la decisione comunale di sovradimensionare gli standard costituirebbe esercizio di un potere derogatorio riconducibile al censurato art. 103, comma 1-bis, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. L'asserito sovradimensionamento della dotazione a standard da cui trae origine la controversia va, pertanto, riferito - ai fini del sindacato sul relativo potere discrezionale del comune - alla disciplina recata dal d.m. n. 1444. (Precedente: S. 13/2020-mass. 42226)