Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Deliberazione sommaria sulla legittimazione a domandare la tutela cautelare - Requisiti soggettivi - Legittimazione attiva dei promotori della richiesta di referendum abrogativo - Legittimazione passiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Requisito oggettivo - Atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo - Espressione di una attribuzione costituzionale a tutela del pluralismo - Sussistenza (nel caso di specie: legittimazione, ai limitati fini della valutazione dell'istanza cautelare, del Comitato Promotore Referendum Cittadinanza a domandare la tutela cautelare nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento alla delibera del 2 aprile 2025 che disciplina la comunicazione politica sui referendum dell'8 e 9 giugno 2025). (Classif. 114002).
Va ravvisata, in via di sommaria delibazione, la legittimazione del Comitato Promotore Referendum Cittadinanza ricorrente a domandare la tutela cautelare nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento alla delibera 2 aprile 2025 di disciplina della comunicazione politica sui referendum dell’8 e 9 giugno 2025.
Va riconosciuta la legittimazione dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; S. 102/1997; S. 161/1995 - mass. 21407; S. 69/1978 - mass. 11671; O. 195/2020 - mass. 42957; O. 169/2011; O. 172/2009 - mass. 33481; O. 38/2008 - mass. 32127; O. 195/2003; O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291, O. 131/1997 - mass. 23490; O. 9/1997 - mass. 23032; O. 226/1995 - mass. 21509; O. 118/1995 - mass. 22098: O. 17/1978 - mass. 11670)
Deve essere riconosciuta la legittimazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l’informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33488; S 69/2009 - mass. 33234; S. 502/2000 - mass. 25843; S. 49/1998 - mass. 23769; O. 195/2003, O. 137/2000 - mass. 25285; O. 171/1997 - mass. 23291)
Gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo e sono, pertanto, espressione di una attribuzione costituzionale; ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui referendum che dovesse risultarne, potrebbe, pertanto, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare. (Precedenti: S. 174/2009 - mass. 33490; S. 420/1994; S. 112 del 1993 - mass. 19514 - 19519; O. 172/2009 - mass. 33481).