Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Denunciata lesione dell'autonomia regionale e provinciale - Esclusione.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Denunciata lesione dell'autonomia regionale e provinciale - Esclusione.
Testo
L'art. 1, comma 7, primo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, può ritenersi esente da vizi di costituzionalità nella parte in cui fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi sia attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle strutture di sanità pubblica, sia attraverso l'irrogazione della sanzione della destituzione, per grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Inoltre, la scelta del legislatore statale di ricollegare alla «grave inadempienza» dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche la misura della destituzione si mantiene nell'ambito dell'enunciazione di un principio fondamentale.
L'art. 1, comma 7, primo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, può ritenersi esente da vizi di costituzionalità nella parte in cui fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di assicurare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi sia attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle strutture di sanità pubblica, sia attraverso l'irrogazione della sanzione della destituzione, per grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Inoltre, la scelta del legislatore statale di ricollegare alla «grave inadempienza» dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche la misura della destituzione si mantiene nell'ambito dell'enunciazione di un principio fondamentale.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/2007
n. 120
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte