Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Prevista preclusione, per le Regioni o Province inadempienti, dell'accesso ai finanziamenti statali integrativi dei livelli essenziali di assistenza - Disposizione di dettaglio direttamente incidente sulla organizzazione sanitaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione per grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti - Prevista preclusione, per le Regioni o Province inadempienti, dell'accesso ai finanziamenti statali integrativi dei livelli essenziali di assistenza - Disposizione di dettaglio direttamente incidente sulla organizzazione sanitaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alle parole «In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma». Si tratta, infatti, di una disposizione che può essere qualificata come di dettaglio, giacché incide su profili che attengono direttamente all'organizzazione del servizio sanitario; profili che rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni e delle Province autonome data la stretta inerenza tra l'organizzazione sanitaria regionale e provinciale e i flussi finanziari necessari per assicurare il regolare espletamento del servizio sanitario in sede locale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 1, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 120, limitatamente alle parole «In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma». Si tratta, infatti, di una disposizione che può essere qualificata come di dettaglio, giacché incide su profili che attengono direttamente all'organizzazione del servizio sanitario; profili che rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni e delle Province autonome data la stretta inerenza tra l'organizzazione sanitaria regionale e provinciale e i flussi finanziari necessari per assicurare il regolare espletamento del servizio sanitario in sede locale.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/2007
n. 120
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte