Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto - Previsto esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo in caso di inadempimento - Previsione non riconducibile ai casi di sostituzione espressamente contemplati dalla norma costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria - Obbligo delle Regioni e Province autonome di assicurarne il rispetto - Previsto esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo in caso di inadempimento - Previsione non riconducibile ai casi di sostituzione espressamente contemplati dalla norma costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 120 della Costituzione, l'articolo 1, comma 7, quarto periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120. Tale disposizione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Governo, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, è destinata ad operare al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla norma costituzionale.
- Sull'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dei princìpi dell'art. 120 Cost., v. la cit. sentenza n. 236 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/2007
n. 120
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte