Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32917  32918  32919  32920  32921  32922  32923  32924  32925  32926  32927  32928  32929  32930  32931  32932  32934  32935  32936


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale intramuraria - Uso di spazi e attrezzature dedicati all'attività istituzionale anche per l'attività libero-professionale intramuraria (per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. La disposizione, concernente la separazione che dovrà essere assicurata tra l'attività istituzionale espletata presso le strutture sanitarie pubbliche e quella libero-professionale destinata a svolgersi nei loro spazi contiene, infatti, l'enunciazione di principi generali.



Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/2007  n. 120  art. 1  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte