Sentenza 371/2008 (ECLI:IT:COST:2008:371)
Massima numero 32936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32917  32918  32919  32920  32921  32922  32923  32924  32925  32926  32927  32928  32929  32930  32931  32932  32933  32934  32935


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero professionale intramuraria - Non onerosità della costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche e del Collegio di direzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, che si limita a stabilire che dalla costituzione e dal funzionamento delle più volte menzionate commissioni paritetiche di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» reca norme che possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, e pertanto non suscettibili di apportare alcuna lesione alla potestà spettante alle ricorrenti di intervenire con legislazione di dettaglio nella materia della tutela della salute.



Atti oggetto del giudizio

legge  03/08/2007  n. 120  art. 1  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte