Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Attività libero professionale intramuraria - Non onerosità della costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche e del Collegio di direzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia regionale nella materia concorrente della tutela della salute (ovvero nella materia residuale dell'organizzazione sanitaria) - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 3 agosto 2007, n. 120, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Tale disposizione, che si limita a stabilire che dalla costituzione e dal funzionamento delle più volte menzionate commissioni paritetiche di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» reca norme che possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, e pertanto non suscettibili di apportare alcuna lesione alla potestà spettante alle ricorrenti di intervenire con legislazione di dettaglio nella materia della tutela della salute.