Sentenza 372/2008 (ECLI:IT:COST:2008:372)
Massima numero 32937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
05/11/2008; Decisione del
05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Titolo
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica -Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica -Eccepita inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per genericità dei motivi addotti dal ricorrente. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, contiene i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini della questione, riguardante una legge caratterizzata da disposizioni di contenuto omogeneo, tutte coinvolte dalle censure in ragione di una presunta interferenza con la normativa comunitaria in materia di segni distintivi dei prodotti agroalimentari.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per genericità dei motivi addotti dal ricorrente. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, contiene i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini della questione, riguardante una legge caratterizzata da disposizioni di contenuto omogeneo, tutte coinvolte dalle censure in ragione di una presunta interferenza con la normativa comunitaria in materia di segni distintivi dei prodotti agroalimentari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
22/06/2007
n. 7
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte