Sentenza 372/2008 (ECLI:IT:COST:2008:372)
Massima numero 32938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  05/11/2008;  Decisione del  05/11/2008
Deposito del 14/11/2008; Pubblicazione in G. U. 19/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32937  32939


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentato indebito esercizio di competenze spettanti all'Unione Europea - Esclusione - Previsione di misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto destinate ad operare solo dopo il riconoscimento della denominazione a livello comunitario - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 32 e seguenti del Trattato CE e al regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto, nel prevedere che la Regione promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, «così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006», e altre disposizioni relative all'allevamento del bufalo stesso, rinviando alle prescrizioni del «disciplinare della carne di bufalo campano», nonché consentendo la costituzione di «consorzi di valorizzazione» ai soli operatori iscritti negli elenchi «di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. 1, anticiperebbe il riconoscimento del prodotto su base geografica e mirerebbe ad assicurare alla carne di bufalo campano una tutela non ancora prevista in sede comunitaria. Posto che l'uso della proposizione «così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006» di per sé non implica affatto l'attribuzione di uno dei riferimenti geografici previsti in ambito comunitario alla carne di bufalo campano e tantomeno l'ammissione del prodotto ad un regime di protezione analogo a quello garantito dall'art. 13 del citato regolamento, la legge impugnata non istituisce una simile protezione, ma, in linea con le competenze regionali, introduce misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto locale carne di bufalo, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della relativa denominazione a livello comunitario, con ciò supponendo che la legge potrà essere applicata solamente dopo che sia intervenuta la registrazione della denominazione geografica carne di bufalo campano ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06, dovendosi, quindi, intendere anche le altre disposizioni censurate nel senso che, per univoca volontà del legislatore regionale, la loro efficacia resta comunque condizionata alla effettiva iscrizione della denominazione carne di bufalo campano nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, con esclusione di ogni interferenza con il regime comunitario dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  22/06/2007  n. 7  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte