Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni per la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di bufalo campano - Riconoscimento del prodotto su base geografica effettuato dalla legge regionale anziché dalla Comunità europea - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di buon anadamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Evocazione di parametro inconferente rispetto al dedotto vizio di costituzionalità - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata in riferimento all'art. 97, della Costituzione, per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e soprattutto delle «regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria ed amministrazione interna», essendo la legge inopportunamente e intempestivamente stata emanata pochi mesi prima della chiusura della fase nazionale del procedimento per la iscrizione della denominazione «carne di bufalo campana» nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il parametro evocato risulta infatti inconferente, in quanto non viene posto in discussione il contenuto di disposizioni legislative che impongano un determinato comportamento alla pubblica amministrazione, bensì esclusivamente il corretto svolgimento dell'iter procedimentale legislativo.
- Sulla inutilizzabilità dell'art. 97 Cost., ai fini della valutazione del corretto svolgimento di un iter procedimentale legislativo, v. citata, sentenza n. 241 del 2008.