Sentenza 376/2008 (ECLI:IT:COST:2008:376)
Massima numero 32943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  17/11/2008;  Decisione del  17/11/2008
Deposito del 20/11/2008; Pubblicazione in G. U. 26/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32944


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione ai fini pensionistici mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1.5 - Inapplicabilità del beneficio, secondo il diritto vivente, a coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avessero ancora maturato il diritto a pensione e non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio stesso - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente esposti all'amianto - Eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficienza della motivazione sulla rilevanza: infatti, il rimettente chiede che la dichiarazione di incostituzionalità colpisca quella parte della normativa che condiziona la fruizione del più favorevole regime previgente, da parte di coloro che non avessero maturato il diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003, alla presentazione, alla stessa data, di apposita domanda amministrativa: eliminato tale requisito, visto che i ricorrenti nei giudizi a quibus hanno presentato la domanda entro il 15 giugno 2005 (che è il termine fissato dalla nuova disciplina), le loro domande non troverebbero ostacoli all'accoglimento.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 132

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art.   co. 

legge  24/11/2003  n. 326  art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte