Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione ai fini pensionistici mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1.5 - Inapplicabilità del beneficio, secondo il diritto vivente, a coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avessero ancora maturato il diritto a pensione e non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio stesso - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente esposti all'amianto, in ragione della presentazione di una domanda che all'epoca non era prevista - Richiesta alla Corte di introdurre il diverso termine del 15 giugno 2005 per la presentazione della suddetta domanda - Decisione rimessa alla discrezionalità legislativa, salvo il limite della palese irragionevolezza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto. Quest'ultima norma attribuiva ai lavoratori esposti all'amianto il beneficio della moltiplicazione dei periodi di contribuzione, in cui avevano avuto luogo le lavorazioni comportanti contatti con l'amianto, per il coefficiente di 1,50 e stabiliva che tale beneficio era efficace al fine del conseguimento dell'anzianità contributiva necessaria per ottenere la pensione; l'art. 47 impugnato ha ridotto il coefficiente a 1,25, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, e ha stabilito che il beneficio non è utilizzabile per la maturazione del diritto alla pensione; successivamente, la legge n. 326 del 2003 ha esteso le previgenti disposizioni a chi, alla data di cui sopra, avesse già maturato il diritto a pensione, e l'art. 3, comma 132, censurato ha ampliato le categorie dei soggetti che possono godere del regime previgente, includendo coloro che, al 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici ex art. 13, comma 8, e a coloro che avessero presentato, entro la stessa data, domanda di riconoscimento all'INAIL. Non si può condividere l'assunto secondo cui, il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale.