Ordinanza 87/2023 (ECLI:IT:COST:2023:87)
Massima numero 45497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/04/2023; Decisione del
06/04/2023
Deposito del 04/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:
45498
Titolo
Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per un quinquiennio, anziché per un triennio, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale, dell'affidamento nonché del canone della buona amministrazione - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).
Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per un quinquiennio, anziché per un triennio, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale, dell'affidamento nonché del canone della buona amministrazione - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Liguria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo annuo superiore a 100.000 euro lordi «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La sentenza n. 234 del 2020, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedente: O. 172/2022 - mass. 45006).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 262
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 263
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 264
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 265
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 266
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte