Elezioni - Controversie relative all'ineleggibilità o incompatibilità degli amministratori locali - Giurisdizione - Devoluzione al tribunale ordinario anziché al T.A.R. - Asserita irragionevolezza, denunciata violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale e lesione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 103 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui devolve al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale amministrativo regionale, la tutela giurisdizionale avverso la delibera di decadenza dalla carica di consigliere, per incompatibilità. Posto che la Costituzione lascia al legislatore un margine di apprezzamento in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, deve escludersi che l'attribuzione delle controversie in materia di incompatibilità e decadenza dell'amministratore locale alla giurisdizione amministrativa sia imposta dall'art. 103 della Costituzione, e che la scelta del legislatore di affidare delle controversie alla giurisdizione ordinaria sia irragionevole in base all'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, l'attribuzione delle controversie in materia di elettorato passivo al giudice ordinario non comporta lesione del diritto di difesa.
- Sul margine di apprezzamento in materia di riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo v. le citt. sentenze n. 240 del 2006, n. 301 del 2004 e n. 414 del 2001.