Sentenza 377/2008 (ECLI:IT:COST:2008:377)
Massima numero 32947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  17/11/2008;  Decisione del  17/11/2008
Deposito del 20/11/2008; Pubblicazione in G. U. 26/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32945  32946


Titolo
Elezioni - Amministratori degli enti locali - Previsione di incompatibilità per lite pendente tra l'interessato e l'ente locale - Asserita irragionevolezza, sproporzione rispetto al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni elettive e lesione del diritto di difesa - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente (per rigetto della questione principale) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede, anche agli effetti di cui al successivo articolo 68, comma 2, che colui il quale ha una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile (od amministrativo) con il Comune, è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Risultando infondata la questione relativa all'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo, il giudice rimettente difetta di giurisdizione sulla controversia e, pertanto, non può fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo, derivandone l'irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 63  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte