Straniero e apolide - Condanna definitiva per taluni reati - Conseguente automaticità della applicazione della sanzione dell'espulsione - Denunciata irragionevole parità di trattamento tra stranieri condannati per gravi reati e stranieri condannati per reati lievi nonchè tra stranieri e cittadini italiani condannati per i medesimi reati - Lamentata violazione dei principi di legalità delle misure di sicurezza e della inviolabilità personale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Necessità di nuova valutazione in merito alla rilevanza e non fondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede l'automatica espulsione del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile (anche in seguito a patteggiamento) per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 473 e 474 cod. pen. Infatti, a prescindere dal fatto che il giudice remittente omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione e non descrive adeguatamente la fattispecie sub iudice, dopo l'emissione dell'ordinanza di remissione il quadro normativo di riferimento ha subito considerevoli modifiche, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 - attuativo della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare - recentemente integrato e modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, sicché appare opportuno restituire gli atti al giudice a quo affinché proceda - anche ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità - ad una nuova valutazione in merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della sollevata questione.