Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Premorienza sia del presunto genitore che degli eredi - Omessa previsione della possibilità di nominare un curatore speciale nei cui confronti promuovere detta azione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di azione per l'accertamento dello status di figlio naturale - Richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di nominare un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento della paternità o maternità naturale, in caso di premorienza sia del presunto padre o madre che degli eredi. Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, la richiesta di pronuncia additiva non è, infatti, costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione nei termini in cui è formulata dal giudice a quo, si vedano le ordinanze n. 299 e n. 81 del 2008; n. 299 del 2006.