Sanzioni amministrative - Violazioni del Codice della strada - Sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata dal Prefetto con l'ordinanza-ingiunzione - Termine espresso per l'emissione di detto atto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa, nonché incidenza sul principio di ragionevole durata del processo - Omessa verifica di una possibile interpretazione conforme a Costituzione e formulazione di un petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine diverso e più breve di quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Il rimettente ha infatti omesso di esplorare una soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, peraltro già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, affidando alla Corte costituzionale l'individuazione in concreto di un termine di decadenza senza formulare un petitum specifico, e quindi sollecitando l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore.
- Sulla inammissibilità di questioni che sollecitano l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore v., citata, ordinanza n. 58 del 2008.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate senza un petitum specifico, v., citate, le ordinanze n. 35 e n. 279 del 2007.