Ordinanza 381/2008 (ECLI:IT:COST:2008:381)
Massima numero 32951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/11/2008;  Decisione del  17/11/2008
Deposito del 20/11/2008; Pubblicazione in G. U. 26/11/2008
Massime associate alla pronuncia:  32952  32953  32954  32955  32956  32957  32958  32959


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata irrazionalità - Ordinanza priva di motivazione in punto di rilevanza, con doglianze generiche sul trattamento asseritamene diversificato dei reati di competenza del giudice di pace - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione esprime solo una generica doglianza per il trattamento asseritamente diversificato dei reati di competenza del giudice di pace ed è priva di motivazione in ordine alla rilevanza.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte