Ordinanza 381/2008 (ECLI:IT:COST:2008:381)
Massima numero 32955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
17/11/2008; Decisione del
17/11/2008
Deposito del 20/11/2008; Pubblicazione in G. U. 26/11/2008
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Motivazione oscura in ordine ai presupposti della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Motivazione oscura in ordine ai presupposti della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puntiti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è, infatti, oscura in merito ai presupposti della rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 5
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte