Ordinanza 87/2023 (ECLI:IT:COST:2023:87)
Massima numero 45498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/04/2023; Decisione del
06/04/2023
Deposito del 04/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:
45497
Titolo
Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata di tre anni, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale, dell'affidamento nonché del canone della buona amministrazione - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 190001).
Previdenza - In genere - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale progressiva, per la durata di tre anni, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale, dell'affidamento nonché del canone della buona amministrazione - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 190001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Liguria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo annuo superiore a 100.000 euro lordi «per la durata di tre anni». Le questioni non sono sostenute da argomenti ulteriori rispetto a quelli già disattesi dalla sentenza n. 234 del 2020, mentre nemmeno l'evocazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 97 Cost., non specificamente vagliati da tale sentenza, introduce novità argomentative. (Precedente: O. 172/2022 - mass. 45007).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Liguria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo annuo superiore a 100.000 euro lordi «per la durata di tre anni». Le questioni non sono sostenute da argomenti ulteriori rispetto a quelli già disattesi dalla sentenza n. 234 del 2020, mentre nemmeno l'evocazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 97 Cost., non specificamente vagliati da tale sentenza, introduce novità argomentative. (Precedente: O. 172/2022 - mass. 45007).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 261
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 262
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 263
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 264
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 265
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 266
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte