Ordinanza 381/2008 (ECLI:IT:COST:2008:381)
Massima numero 32956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
17/11/2008; Decisione del
17/11/2008
Deposito del 20/11/2008; Pubblicazione in G. U. 26/11/2008
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Incompleta descrizione della fattispecie e carenza di motivazione sulle ragioni del contrasto con il parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Incompleta descrizione della fattispecie e carenza di motivazione sulle ragioni del contrasto con il parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie a lui sottoposta e non motiva in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 5
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte