Ordinanza 384/2008 (ECLI:IT:COST:2008:384)
Massima numero 32962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/11/2008;  Decisione del  17/11/2008
Deposito del 20/11/2008; Pubblicazione in G. U. 26/11/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della novella, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma censurata, con conseguente estensione a tutti i procedimenti di primo grado (indipendentemente dall'avvenuta apertura del dibattimento) dell'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni sulla prescrizione del reato - Necessità di nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo

Deve essere disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui non esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato». Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», il cui effetto è quello di estendere a tutti i procedimenti di primo grado - indipendentemente dall'avvenuto espletamento dell'adempimento processuale consistente nella dichiarazione di apertura del dibattimento - l'applicazione retroattiva delle nuove (e più favorevoli per l'imputato) disposizioni sulla prescrizione del reato, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005,v., citata, sentenza n. 393 del 2006.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/12/2005  n. 251  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte