Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza per l'ingiustificato deteriore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore, e per la mancata considerazione delle condizioni economiche del trasgressore - Questione identica ad altre già dichiarate non fondate o manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede - nel testo modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 - che è «sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne». Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate o manifestamente infondate e non sono stati prospettati argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati, tale non potendosi ritenere quello fondato sul differente valore economico dei veicoli a due o a quattro ruote, giacché esso si risolve nella prospettazione di una disparità di mero fatto.
- Per la dichiarazione di non fondatezza e di manifesta infondatezza di anaolghe questioni, v., citate, sentenza n. 345 del 2007 e ordinanze n. 125 e n. 239 del 2008.
- Per la irrilevanza, ai fini del giudizio di costituzionalità, delle disparità di mero fatto, v., citata, ex multis sentenza n. 86 del 2008).