Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Possibile conflitto tra diritti - Bilanciamento - Necessità di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte del legislatore - Conseguente limite all'utilizzo delle presunzioni assolute. (Classif. 081004).
In presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 260/2021 - mass. 44441; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 137/2018 - mass. 41376; S. 277/2014 - mass. 38202; S. 299/2010 - mass. 34962; S. 249/20103 - mass. 4820; O. 217/2021).
Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit, sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. (Precedenti: S. 253/2019 - mass. 41928; S. 268/2016 - mass. 39188; S. 213/2013 - mass. 37261; S. 202/2013 - mass. 37241; S. 57/2013 - mass. 36991; S. 148/2008 - mass. 32426; S. 78/2005 - mass. 29231).