Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di fattispecie penali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Eccezione di inammissibilità della questione per inesistenza o inconferenza dei parametri costituzionali evocati - Ininfluenza del parametro inesistente e ricorrenza di mero errore materiale nella indicazione di altro parametro - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre, 2007, n. 10, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione stessa per avere il ricorrente evocato parametri costituzionali inesistenti (art. 117, secondo comma, lettera t, Cost.) ed inconferenti (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.), in quanto in entrambi i casi si tratta di errori materiali che non incidono sulla corretta individuazione dei termini delle questioni. In particolare, nel primo caso (lettera t), il parametro inesistente è stato indicato solo nell'epigrafe del ricorso mentre nel secondo caso (lettera b) è richiamata espressamente la competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale (lettera l), risultando indicata in maniera errata solo la disposizione che la prevede.