Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Attribuzione all'assessore provinciale della competenza a determinare le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE - Mancata previsione dell'obbligo di indicare la tipologia di deroga e le ragioni ad essa sottostanti - Ricorso del Governo - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10, nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga. Premesso che, pur rientrando la disciplina posta dalla disposizione censurata nella materia della caccia, di competenza legislativa primaria della provincia autonoma di Bolzano, spetta pur sempre allo Stato la determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, secondo quanto prescrive l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e premesso altresì che la materia «tutela dell'ambiente» non è contemplata nello Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la conseguenza che tutti gli oggetti, che non rientrano nelle specifiche e delimitate competenze attribuite alle Province autonome, rifluiscono nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorio nazionale, fermo l'obbligo, previsto dagli artt. 4 e 8 del citato Statuto speciale, che la legislazione regionale e provinciale sia assoggettata agli obblighi internazionali e quindi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, tra i quali quello di una disciplina rigorosa dei prelievi venatori in deroga, la norma provinciale impugnata non delimita in modo adeguato le deroghe introdotte, giacché non prevede che nel relativo provvedimento siano indicate le finalità della deroga, elencate invece in modo tassativo dall'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), della direttiva 79/409/CEE ed espressamente richiamate dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non essendo a tal fine sufficiente la previsione che l'assessore provinciale alla caccia adotti un «provvedimento motivato», in quanto in tal modo la norma provinciale predispone una tutela della fauna selvatica inferiore a quella prevista in sede europea e nazionale, che si presenta come più rigorosa e dettagliata.
- Sulla competenza statale in ordine alla determinazione degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quale espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. citate, ex plurimis, sentenze n. 391 del 2005, n. 311 del 2003, n. 536 del 2002.